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C.M. 29/03/20021. di determinare per l'anno 2002, in attuazione dell'art. 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. di non apportare modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che rimane stabilita dalla norma sopraindicata, in euro 103,29. (Omissis). Il Comune di BAZZANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote: 1) aliquota ordinaria: 6 per mille; 2) aliquota per abitazione principale (cosÌ come definita dall'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta co- 7.750 pro capite. Nel caso di nucleo familiare composto da più persone, il reddito complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a euro 11.880, più euro 826 per ogni persona a carico; 3) la detrazione di cuial punto 1) È elevata a euro 185,92 per le abitazioni principali possedute da nucleo familiare composto, al 1 gennaio 2002, da una o più persone, di cui almeno una disabile. Si considera persona disabile la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative. Per il reddito complessivo valgono i parametri riportati al punto 2.d); qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento, questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo. (Omissis). Il Comune di BERLINGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sarà applicata in questo Comune nella misura cosÌ differenziata: prima abitazione e relative pertinenze: aliquota 5 per mille; altri immobili: aliquota 6,1 per mille. (Omissis). Il Comune di BIBBIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 14 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I. a) 5,8 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione di quelli di cui al punto b) e c) seguenti b) 7 per mille per gli alloggi non locati e alloggi tenuti a disposizione ( seconde case) c) 7 per mille per le aree fabbricabili. (Omissis) . 2. di determinare (omissis) le aliquote che saranno applicate in questo Comune, con riferimento alle diverse tipologie di immobili e di soggetti passivi di imposta, come segue: immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche: 5,75 per mille; immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come dimora abituale: 6 per mille; immobili diversi dalle abitazioni: 6,25 per mille; immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6,25 per mille;alloggi non locati: 6,25 per mille; detrazione per l'abitazione principale: euro103,29 (L. 200.000). (Omissis). Il Comune di BISACQUINO (provincia di Palermo) ha adottato, il 7 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire l'aliquota da applicare alla base imponibile per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del sei virgola cinquanta per mille, e di confermare la detrazione per la prima casa e sue pertinenze in L. 200.000. (Omissis). Il Comune di BOLLENGO (provincia di Torino) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nella misura del cinque per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. (Omissis) . Il Comune di BOLZANO (Bozen) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art. 8 del Decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni a) detrazione di euro 258 ai soggetti passivi titolari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale b) detrazione di e 310 per i possessori di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, aventi un reddito familiare relativo all'anno 2001 non superiore al doppio del fabbisogno base calcolato secondo gli elementi fissati per l'anno 2002 con Decreto del presidente della giunta provinciale. Il reddito familiare da prendere in considerazione È il reddito complessivo (al netto della detrazione per l'abitazione principale) di tutti i componenti del nucleo familiare; 2. la detrazione di cui al precedente punto 1, lettera b), sarà concessa ai soggetti passivi che producano una dichiarazione del reddito familiare percepito nel 2001, su un modulo predisposto dal Comune e consegnato all'ufficio competente, entro la data prevista dal Decreto legislativo n. 504/1992 per il termine del primo versamento I.C.I. dovuto per l'anno 2002; 3. di fissare le aliquote nella seguente misura: 2 per mille limitatamente ai fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998; 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 6 per mille per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili; 9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 4. di dare atto che, al fine dell'applicazione dell'aliquota del 9 per mille non si considerano alloggi sfitti i seguenti: le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti (come previsto dall'art. 4 del regolamento I.C.I.), purché il comodatario abbia la residenza presso l'abitazione stessa; le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la Il Comune di BOMPIETRO (provincia di Palermo) ha adottato, il 23 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decorrenza 1993 mediante Decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del: 5 per mille, relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota ordinaria; 4 per mille, relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota prima casa; 2. di confermare la deduzione per gli immobili adibiti a prima casa a L. 300.000. (Omissis). Il Comune di BONATE SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.): 4,9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale, in conformità a quanto previsto dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della Legge n. 662/1996; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della Legge 23 dicem- bre 1996, n. 662; 3. l'imposta È ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile È comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, e 103,29 (L. 200.000) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare È adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchÈ agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Il Comune di BOVOLONE (provincia di Verona) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (omissis); 2. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota che sarà applicata in questo Comune nella misura del 6,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 (euro 103,30, con arrotondamento al centesimo superiore) per l'abilitazione principale, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o altro diritto reale di godimento e del 7 per mille per gli alloggi non locati. (Omissis). Il Comune di BRANDIZZO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2002, per tutte le tipologie impositive e in euro 103,29 (pari a L. 199.997) la detrazione spettante per l'abitazione principale; 2. di aumentare la detrazione spettante per l'abitazione principale, per l'anno 2002, in relazione a richieste con particolari situazioni di carattere sociale da euro 103,29 (pari a L. 199.997) a euro 206,58 (pari a L. 399.995), nel rispetto dei criteri di seguito specificati. I soggetti beneficiari della maggiore detrazione devono: avere un reddito annuo netto di importo inferiore o pari a euro 5.164,57 (pari a L. 10.000.002), elevato a euro 7.230,40 (pari a L. 14.000.007) in presenza di coniuge o di primo figlio (in assenza di coniuge). In caso di nuclei familiari composti da più soggetti sarà operata una maggiorazione di euro 1.032,91 (pari a L. 1.999.993) per ogni componente aggiuntivo. Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque conseguiti; essere proprietari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale compreso eventualmente il box di pertinenza. Procedura per il riconoscimento della maggiore detrazione: il richiedente dovrà presentare
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